In tema di patenti di guida la Circolare n. 107 del 14 ottobre 1997 del Ministero dei Trasporti innova completamente la materia e prevede che, per i cittadini residenti all’estero, regolarmente iscritti all’A.I.R.E., la procedura di conferma di validità della patente anziché in Italia venga effettuata interamente all’estero ad opera delle Autorità diplomatico-consolari.
Attenzione: sono interessati al rinnovo della patente i cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’AIRE o dimoranti all’estero per un periodo di almeno sei mesi o iscritti nelle anagrafi consolari per i quali sia stata avviata la procedura di iscrizione AIRE.
• Il rinnovo delle patenti è consentito solo per documenti scaduti da non oltre cinque anni.
• Il libretto patente non ha scadenza e può quindi essere rinnovato più volte.
• Il rinnovo decorre dalla data di rilascio del certificato medico.
• Il rinnovo viene effettuato con un apposito attestato e non sul libretto patente.
• Ai sensi dell’art.126, comma 5-bis del D.Igs n.285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”), una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente.
• secondo quanto disposto dall’art.5 dello stesso Decreto Legislativo. I duplicati per smarrimento, distruzione o furto della patente sono richiesti in Italia presso il competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C..
Documentazione da inviare al Consolato per il rinnovo:
• Libretto di patente scaduto da non oltre cinque anni;
• Certificato Medico compilato e firmato da uno dei seguenti medici di fiducia del Consolato (telefonare per fissare l’appuntamento):
Dott. DE GREGORIO Michele (tel. 248 333-1170) – (Bloomfield Hills, MI – 48304); (tel. 248 625-5550) – (Clarkston, MI – 48346);
Dott. MARTIN Vincent (tel. 513 475-7880) – (Cincinnati, Ohio – 45219);
Dott.ssa COTTINI Francesca (email: francesca.cottini@osumc.edu) – (Columbus, Ohio – 43210);
Dott. COCUCCI Emanuele (email: cocucci.1@osu.edu) – (Columbus, Ohio – 43210).
• “money order” di $54 (tassa consolare) intestato al Consolato d’Italia;
• Una foto (misura foto per passaporto);
• Busta pre-affrancata per la spedizione del certificato di rinnovo (Priority Mail Express con USPS oppure corrieri privati FedEx e UPS). Si raccomanda l’utilizzo di sistemi di tracciabilita’ della spedizione (tracking number).
Si segnala che in caso di rimpatrio, chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorita’ diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione Europea ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria anche nel caso in cui il rinnovo fatto presso il Consolato sia ancora valido.
Inoltre si ricorda che sara’ necessario conservare sempre l’attestazione unita alla patente di guida e in particolare esibirla per effettuare la visita medica di validita’ in Italia, al fine di provare, al medico accertatore, l’avvenuto rinnovo all’estero e quindi di dimostrare l’assenza di periodi di mancato esercizio alla guida.