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Nascita

Per le trascrizioni di nascita per “Beneficio di Legge” a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 28 marzo 2025, n.36 si prega di consultare la pagina per la “Cittadinanza italiana per i minori nati all’estero“.

Le modifiche normative introdotte dal D.L 36/2025, come convertito dalla Legge 74 del 2025, consentono il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore nato all’estero, figlio di cittadino italiano, solo laddove rientri in una delle categorie sotto indicate.

Il minore nato all’estero figlio di un cittadino italiano può essere riconosciuto cittadino italiano se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso, occorre presentare documentazione atta a dimostrare che il genitore o il nonno non sia, o non fosse al momento del decesso, in possesso di ulteriori cittadinanze. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte;
  • un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio (Art. 3-bis, comma 1, lettera d Legge 5 febbraio 1992, n. 91). In tal caso occorre presentare certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente;
  • Il minore non rientra in alcuna delle categorie precedenti ma non è in possesso di altra cittadinanza. In tal caso, occorre presentare idonea documentazione atta a dimostrare che il minore non possiede altra cittadinanza. Non sono sufficienti mere dichiarazioni di parte.

Sono previsti, inoltre, casi limitati di acquisto della cittadinanza italiana per i minorenni, figli di cittadini italiani per nascita, che non rientrano nei casi di riconoscimento della cittadinanza italiana sopra descritti. Si tratta di casi di acquisto per “beneficio di legge”, per i quali la cittadinanza non è acquisita alla nascita ma il giorno dopo la dichiarazione resa in Consolato. Per maggiori informazioni sui casi di acquisto della cittadinanza da parte di minori che non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento automatico si prega di consultare la pagina dedicata alla cittadinanza dei minori

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Per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana del minore nato all’estero, che rientri nelle ipotesi di trasmissione della cittadinanza di cui alle lettere c e d dell’art. 3-bis della Legge 91/1992 (vedi sopra), occorre richiederne, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 396 del 2000, la registrazione della nascita, seguendo le indicazioni sotto riportate.

Registrazione di una nascita

Al momento della registrazione di una nascita, si raccomanda di fornire sempre alle autorità locali le generalità corrette dei genitori, esattamente come risultano dai documenti italiani. Inoltre si raccomanda di controllare i certificati ottenuti dalle autorità locali e di far correggere eventuali errori prima di procedere alla legalizzazione e alla traduzione.

Si segnala, inoltre, che con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel Paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.

Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.

Affinché l’Autorità Consolare possa trasmettere il certificato di nascita (rilasciato dalle autorità locali ai genitori) al Comune in Italia è necessario presentare la documentazione sotto riportata.

Si precisa che la trasmissione al Comune del certificato di nascita di un minore comporta anche l’automatica iscrizione dello stesso all’AIRE, per cui non è necessario presentare separatamente richiesta di iscrizione.

Documentazione da presentare:

  1. Modulo di domanda di trascrizione, da scaricare da questo sito, compilare, datare e firmare a cura del cittadino italiano interessato;
  2. Certificato in originale munito di Apostille (o di legalizzazione, per i Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille). I certificati statunitensi dovranno essere sempre nel formato esteso (cosiddetto Long Form o Extended Form che riporta esatta città di nascita, data di nascita o età e luogo di nascita dei genitori), secondo le modalità con cui tali certificati vengono rilasciati nei singoli Stati;
  3. Traduzione in italiano del certificato, dattiloscritta, completa, fedele all’originale, con le date indicate nel formato giorno/mese/anno. Sul sito di questo Consolato è disponibile un elenco di traduttori;
  4. Copia dei passaporti in corso di validità dei genitori (solo la pagina con la foto, i dati e la firma) e di eventuale passaporto straniero del minore, se posseduto.
  5. Documentazione atta a dimostrare che il minore rientri in una delle categorie per le quali è possibile il riconoscimento della cittadinanza italiana, come sopra elencate.

ATTENZIONE

Se i genitori si sono sposati all’estero ma il matrimonio non è stato trascritto in Italia, è necessario presentare anche la documentazione prevista per la trascrizione del matrimonio.

Se i genitori si sono sposati in Italia si prega di allegare un’autocertificazione a firma di un genitore italiano con l’indicazione della data e luogo del matrimonio.

Se i genitori non sono sposati o non lo erano all’epoca della nascita, alla documentazione è necessario aggiungere i seguenti documenti:

– Riconoscimento di paternità legalizzato con Apostille e traduzione in italiano completa e conforme all’originale.

Il riconoscimento di paternità è conosciuto negli USA come “Acknowledgment of Paternity” o anche come “Certificate of Parentage”. Viene solitamente compilato e firmato nella struttura ospedaliera dai genitori non sposati e viene poi registrato assieme alla nascita presso l’ufficio di stato civile locale. È quindi reperibile presso gli stessi uffici dove si ritirano i certificati di nascita.

Per i certificati non formati nella circoscrizione consolare del Consolato d’Italia a Detroit si raccomanda di verificare sempre la correttezza della documentazione con il Consolato italiano competente per territorio.

Procedura per la trasmissione al Consolato:

Una volta completata, la documentazione può essere trasmessa per posta ordinaria al seguente indirizzo:

Consolato d’Italia a Detroit
400 Renaissance Center, Suite 950
Detroit, Michigan (USA) 48243

A causa del volume delle richieste, l’ufficio non è in grado di dare conferma di ricezione dei documenti. Chi ne abbia necessità è pregato di ricorrere a spedizioni postali dotate di “Tracking Number” o di servizio ricevuta di avvenuta consegna.

Per la verifica della trascrizione si prega di contattare direttamente il Comune competente.

Per la richiesta del passaporto italiano si prega di consultare l’apposita sezione PASSAPORTI del sito.

I certificati di nascita dei figli vengono trasmessi ai Comuni solo se la documentazione, corretta e completa, viene recapitata almeno 30 giorni PRIMA del compimento del diciottesimo anno di età.